« Ci Siamo Noi ODV » è un'organizzazione di volontariato costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia. Di seguito il testo completo dello statuto, articolo per articolo.
Art. 1 — Denominazione e sede
È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato « Ci Siamo Noi ODV », nella forma giuridica di associazione non riconosciuta come persona giuridica, apartitica e aconfessionale. La sede legale è in via Municipio 39, nel comune di San Martino Buon Albergo (Verona). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 — Statuto
L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento. L'assemblea può deliberare un regolamento di esecuzione per gli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 — Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
Art. 4 — Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
Art. 5 — Finalità e attività
L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
In particolare rientra nella lettera c) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, per andare incontro alle esigenze di persone anziane o disabili, alleviando anche le loro famiglie. I beneficiari non maggiorenni devono essere accompagnati da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o da un suo delegato. La finalità è svolgere quelle semplici attività quotidiane che con gli anni diventano faticose: spostarsi, andare dal medico, in farmacia, fare le analisi, pagare le scadenze di casa, passare del tempo in compagnia dei propri coetanei e anche con dei giovani, per tramandare esperienze e tradizioni.
Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, individuate dal consiglio direttivo, e realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza (art. 7 del D. Lgs. 117/2017). Opera nel territorio della Regione Veneto e nello specifico nel comune di San Martino Buon Albergo. I mezzi di proprietà dell'associazione sono utilizzati esclusivamente per il trasporto di anziani e disabili come previsto dalla L.R. 44/2018.
Art. 6 — Ammissione
Sono associati tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile, e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il consiglio motiva la decisione entro 15 giorni; l'aspirante socio può, entro 60 giorni, chiedere che si pronunci l'assemblea. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 7 — Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto di eleggere ed essere eletti negli organi sociali, di essere informati sulle attività e controllarne l'andamento, di votare in assemblea (in regola con la quota, dopo 20 giorni dall'iscrizione nel libro degli associati), di prendere atto dell'ordine del giorno e del bilancio, di esaminare i libri sociali e di denunciare fatti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17. Hanno il dovere di rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento e di versare, se prevista, la quota associativa. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
Art. 8 — Volontario e attività di volontariato
L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro nemmeno indiretti ed esclusivamente per solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti stabiliti; sono vietati i rimborsi forfetari.
Art. 9 — Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il recesso avviene con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione, in caso di grave violazione dei doveri statutari, è deliberata dall'assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
Art. 10 — Gli organi sociali
Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione (questi ultimi al verificarsi delle condizioni dell'art. 30 del D. Lgs. 117/17). Tutte le cariche sociali sono gratuite e ricoperte da soci.
Art. 11 — L'assemblea
L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare solo da altri associati con delega scritta, con un massimo di tre deleghe ciascuno. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Di ogni riunione è redatto il verbale, conservato presso la sede e consultabile dagli associati.
Art. 12 — Compiti dell'assemblea
L'assemblea determina le linee programmatiche, approva il bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale, nomina e revoca gli organi sociali e (quando previsto) il revisore e l'organo di controllo, delibera sulla responsabilità degli organi, sull'esclusione degli associati, sulle modifiche statutarie, sull'eventuale regolamento assembleare, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione, e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.
Art. 13 — Convocazione
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e negli altri casi su convocazione del Presidente, su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. La convocazione avviene con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima, tramite indirizzo del libro soci, avviso in sede e/o e-mail.
Art. 14 — Assemblea ordinaria
È regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno degli associati (in proprio o per delega) e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nell'approvazione del bilancio e nelle questioni sulla loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Art. 15 — Assemblea straordinaria
Modifica lo statuto con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; la stessa maggioranza è richiesta per trasformazione, fusione e scissione.
Art. 16 — Consiglio direttivo
È l'organo di governo e amministrazione, opera in attuazione degli indirizzi dell'assemblea, cui risponde e da cui può essere revocato. È formato da 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per 5 anni, rieleggibili per massimo 2 mandati consecutivi. È validamente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'assemblea: amministra, attua le delibere, predispone i bilanci, stipula atti e contratti, tiene i libri sociali, cura gli adempimenti verso il RUNTS, disciplina ammissione ed esclusione degli associati.
Art. 17 — Il Presidente
Rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dall'assemblea tra i componenti del consiglio, a maggioranza dei presenti, e dura in carica quanto il consiglio direttivo. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente lo sostituisce quando impossibilitato.
Art. 18 — Organo di controllo
Nominato, anche in forma monocratica, nei casi e modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, sul rispetto delle finalità civiche e solidaristiche, e attesta la conformità del bilancio sociale. Può procedere ad atti di ispezione e controllo.
Art. 19 — Organo di revisione legale dei conti
Nominato nei casi e modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 20 — Risorse economiche
Le risorse sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolta fondi, rimborsi da convenzioni e ogni altra entrata ammessa dal D. Lgs. 117/2017, comprese le entrate da attività commerciali marginali da iscrivere in apposita voce di bilancio.
Art. 21 — I beni
I beni dell'organizzazione sono immobili, registrati mobili e mobili. Immobili e beni registrati mobili possono essere acquistati e intestati all'organizzazione. I beni sono elencati nell'inventario depositato presso la sede e consultabile dagli associati.
Art. 22 — Divieto di distribuzione degli utili
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale (art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017). Il patrimonio, compresi ricavi ed entrate, deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e il perseguimento delle finalità previste.
Art. 23 — Bilancio
Il bilancio di esercizio è annuale e decorre dal primo gennaio. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 24 — Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni dell'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e adempie a quanto necessario.
Art. 25 — Convenzioni
Le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche (art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017) sono deliberate dal consiglio direttivo e stipulate dal Presidente quale legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede.
Art. 26 — Personale retribuito
L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 27 — Responsabilità e assicurazione degli associati volontari
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 28 — Responsabilità dell'organizzazione
L'organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 29 — Assicurazione dell'organizzazione
L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 30 — Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo l'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 31 — Libri sociali
L'associazione tiene: il libro degli associati; il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi; il registro dei volontari. Gli associati in regola con la quota possono esaminare i libri sociali entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 32 — Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 33 — Norma transitoria
Gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS incompatibili con l'attuale disciplina si applicano all'operatività del Registro stesso. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, solo dopo l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.